La
Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di € 100.000,00 al fine di
incentivare l’acquisizione di servizi di consulenza attraverso la concessione di
contributi alle imprese cooperative con sede e/o unità operativa ubicata nella
provincia di Firenze.
Articolo 2 - SOGGETTI BENEFICIARI
Possono
beneficiare dell’intervento camerale tutte le imprese cooperative che, al
momento della presentazione della domanda di contributo, risultano:
a. in possesso dei requisiti di micro,
piccola e media impresa come definiti dal Decreto del Ministero delle Attività
produttive 18.04.2005 secondo i dati ricavabili dall’ultimo esercizio contabile
approvato[1];
b. attive, iscritte nel Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Firenze nonché all’Albo Nazionale delle
Imprese Cooperative tenuto dalla Camera di Commercio di Firenze;
c. in regola con il pagamento del diritto
annuale;
d. non soggette alle procedure concorsuali
di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e al D. Lgs. 09.01.2006, n. 5.
Le imprese beneficiarie non devono
trovarsi in difficoltà, ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli
“Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02)[2].
Sono
escluse dall’intervento camerale le imprese attive nei settori della pesca ed
acquicoltura e del settore carboniero.
Articolo 3 – SPESE AMMISSIBILI
Saranno
ritenute ammissibili, ai fini dell’assegnazione dei contributi previsti dal
presente disciplinare, le seguenti voci di spesa:
1. consulenza e assistenza per analisi del
merito creditizio nell’ottica di Basilea 3 attraverso l’utilizzo di prodotti
specifici per le imprese cooperative;
- quote di partecipazione e iscrizione a percorsi
formativi, seminari e workshop compresa la formazione svolta all’interno
dell’azienda da docenti esterni;
- quote di partecipazione a fiere, mostre ed eventi
promozionali in genere sia nazionali che esteri;
- organizzazione e realizzazione di eventi promozionali;
- consulenza ed assistenza per la redazione del bilancio
sociale compresa l’organizzazione dell’evento di presentazione nonché
lavori grafici, stampa e altre spese di comunicazione;
- consulenza ed assistenza per il rilascio della prima
certificazione in conformità alle seguenti norme: ISO 14000 o EMAS, ISO
9001, SA 8000, BS OHSAS 18001 e delle attestazioni SOA e HACCP;
- consulenza e assistenza per le attività propedeutiche
alla certificazione volontaria di bilancio e due diligence;
- studi e consulenze necessarie e propedeutiche ad
iniziative aziendali di marketing strategico
Si
precisa che tutte le suddette attività non devono essere in corso al momento
della presentazione della domanda di contributo. Un’attività si intende in corso
quando siano già stati sottoscritti contratti, siano già state fatturate le
relative spese o vi sia altro da cui possa desumersi un concreto avvio della
stessa. Tutti i giustificativi di spesa dovranno essere emessi entro il
30.10.2012.
Si
precisa altresì che, ai fini dell’assegnazione dei contributi previsti dal
presente disciplinare, le attività di cui ai punti 1, 5, 6, 7 e 8 dovranno
essere fornite da imprese iscritte al registro delle Imprese o da singoli
professionisti dotati di Partita IVA, Studi e/o associazioni professionali e/o
di consulenza e similari.
Non
saranno in alcun caso ritenute ammissibili le spese per servizi (ivi comprese
le consulenze e l’assistenza) resi da soggetti controllati, collegati,
partecipati e di emanazione della cooperativa richiedente o aventi legali
rappresentanti, amministratori o soci in comune.
Articolo 4 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L’intervento
della Camera di Commercio consiste in un contributo:
- pari all’ 80% delle spese di cui
all’articolo 3 punti 1, 2 e 3 oneri fiscali e previdenziali esclusi, con un
massimale di € 1.000 e un minimo di spese ammissibili pari ad € 500 per ciascun
punto, oneri fiscali e previdenziali esclusi;
-
pari al 60% delle spese di cui all’articolo 3 punti 4, 5, 6, 7 e 8 oneri
fiscali e previdenziali esclusi, con un massimale di € 3.000 e un minimo di
spese ammissibili pari ad € 2.000 per ciascun punto, oneri fiscali e
previdenziali esclusi;
Le
imprese cooperative potranno presentare domanda contrassegnando anche più voci
di spesa contemporaneamente, tenendo presente che il contributo massimo
concedibile per ciascuna impresa non potrà superare € 5.000.
Articolo 5 – MODALITA’ E TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le
domande di ammissione dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente
l’apposito modulo allegato, compilato in tutte le sue parti.
Si
precisa che:
- la domanda dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa;
-
alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del firmatario, in corso di validità.
Il
presente bando sarà valido dal 2 al 16
aprile 2012, salvo esaurimento dei fondi stanziati. Le domande di
contributo e la documentazione allegata devono essere trasmesse a partire dal 2 aprile 2012 tramite raccomandata A/R
alla Camera di Commercio di Firenze – Unità operativa Attività promozionali e
sviluppo nuove imprese, Volta dei Mercanti, 1 50122 Firenze o tramite posta
elettronica certificata: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
Articolo 6 - AMMISSIBILITA’
La
Camera di Commercio effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute per
valutare che l’impresa sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
Le
domande che alla verifica suddetta risulteranno regolari saranno ordinate
cronologicamente, secondo la data del timbro postale di spedizione o dell’invio
della pec, e per ciascuna di esse sarà calcolato l’ammontare del contributo
presunto.
Allorché
in fase di esaurimento dei fondi disponibili più domande regolari rechino la
stessa data di invio, si procederà a ridurre i relativi contributi con criterio
proporzionale.
Il
provvedimento dirigenziale per l’ammissione in graduatoria e/o l’archiviazione
delle richieste sarà predisposto entro 60 giorni dalla presentazione della
domanda.
Le
domande che, pur accoglibili, non possono essere coperte dallo stanziamento
sulla base del suddetto calcolo presunto sono poste in lista di attesa.
Qualora
una domanda risulti irregolare, l’ufficio provvederà a darne apposita
comunicazione – tramite raccomandata A/R - all’impresa interessata prevedendo
la possibilità di integrare e regolarizzare la propria posizione entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso la data
di presentazione della domanda sarà quella della spedizione della documentazione
di integrazione.
Articolo 7 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Entro
il 30.10.2012 dovrà essere
trasmessa, utilizzando l’apposito modulo, la seguente documentazione:
-
copia delle fatture o altro documento di spesa fiscalmente
valido regolarmente quietanzati relativi alla voce/i di spesa di cui
all’articolo 3 indicati in domanda e ammessi a contributo. Non saranno considerate valide le quietanze attestanti pagamenti
effettuati in contanti. Tale documentazione deve essere emessa a partire
dalla data di spedizione della domanda;
-
copia su supporto informatico del bilancio sociale 2011 se
già realizzato o relazione del consulente sulle attività propedeutiche svolte
per la redazione dello stesso;
-
relazione del consulente sulle attività svolte relativamente
alle voci di spesa di cui ai punti 6 e 7 dell’articolo 3;
-
copia su supporto informatico dello studio propedeutico
all’attività di marketing strategico o relazione del consulente sulle attività
svolte.
Il
contributo sarà concesso alle imprese cooperative che avranno mantenuto i
requisiti dell’articolo 2 anche al momento della presentazione della
rendicontazione con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni
dalla presentazione della rendicontazione. Tale termine viene sospeso dalla
data di ricevimento della relativa raccomandata A/R, in caso di richiesta di
integrazioni istruttorie. Lo stesso termine riprende a decorrere dalla data di
invio, sempre con raccomandata A/R, delle integrazioni richieste. Con analogo
provvedimento sarà disposta l’archiviazione delle domande cui non può essere
concesso il contributo.
L’erogazione del contributo concesso
sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio.
Nel caso in cui i contributi spettanti
siano stati ridotti in fase di ammissibilità per insufficienza dei fondi e
l’iniziativa viene rifinanziata o si rendono disponibili risorse a seguito
della mancata liquidazione o riduzione del contributo da parte della Camera di
Commercio in sede di rendicontazione, si procederà all’integrazione del contributo
che non potrà superare il contributo richiesto e i limiti previsti all’art. 4
del presente disciplinare.
Articolo 8 – REVOCA DEL CONTRIBUTO
La Camera di Commercio, al fine di
procedere al pagamento del contributo concesso con il provvedimento di cui
all’articolo 7, effettuerà un ulteriore controllo tramite visura camerale per
verificare che l’impresa beneficiaria non si trovi in una delle seguenti
situazioni:
- apertura di procedura concorsuale;
- impresa in fase di liquidazione;
- impresa inattiva
Qualora
da controllo risulti il verificarsi di uno dei suddetti casi il contributo
verrà revocato
Articolo 9 - RICORSO GERARCHICO
Avverso
il provvedimento dirigenziale di cui agli articoli 6 e 7 potrà essere esperito
ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze
entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Articolo 10 – AIUTI DI STATO
Le agevolazioni disciplinate dal presente disciplinare non sono
cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo
Stato e da altri Enti Pubblici.
Il contributo è concesso in regime “de minimis” ai sensi del regolamento
CE 15.12.2006, n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti dei importanza minore.
Per le imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli di
cui all’allegato I del Trattato CE il contributo è concesso in regime “de
minimis agricoltura” ai sensi del Regolamento CE 20.12.2007, n. 1535/2007
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
La Camera di Commercio si riserva ogni
facoltà di accertamento in proposito.
[1] Micro impresa: impresa con meno di 10 occupati e un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di
Euro
Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di
Euro
Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e un
fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio
annuo non superiore ai 43 milioni di Euro
Nel
caso di imprese associate o collegate, come definite dall’articolo 3 del
Decreto Ministeriale occorre procedere come stabilito nello stesso articolo
a) nel caso di società a responsabilità
limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita
di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12
mesi
b) nel caso di società in cui almeno
alcuni soci abbiamo la responsabilità illimitata per i debiti della società,
qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti
della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta
nel corso degli ultimi 12 mesi
c) per tutte le forme di società qualora
ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro
confronti di una procedura concorsuale per insolvenza
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