mercoledì 22 febbraio 2012

Decadenza degli Attestati SOA - Decide l'Autorità




Oggetto del Comunicato del Consiglio del 22 febbraio 2012 è  l' Art. 74, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Riassumendo se l’impresa interessata non trasmette alla SOA, nonostante la formale richiesta, la relativa documentazione, a seguito della variazione del rappresentante legale dell’impresa attestata , vista impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti di ordine generale in capo al nuovo rappresentante legale gli Organismi di Attestazione non possono adottare un provvedimento di decadenza dell’attestazione, dovendo, invece, deferire gli atti all'Autorità, affinché avvii il procedimento di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 74

Il principio e' applicabile non solo al caso in esame, ma a tutti quelli in cui sia impedito alle SOA di verificare, dopo il rilascio dell'attestato, il permanere in capo all'impresa del possesso dei requisiti di carattere generale contenuti nell'articolo 38 del codice (cfr. anche artt. 70, comma 1 lett. f), 74, comma 4, e 78 del regolamento).
Si ritiene, pertanto, inevitabile prestare la massima attenzione alle comunicazioni di Autorita' e SOA, onde evitare l'applicazione di sanzioni amministrative che nella migliore ipotesi comportano sanzioni fino a un massimo di 25.822 euro, e, nella peggiore, sommano anche la sospensione o la decadenza dell'attestato.