martedì 8 maggio 2012

Esclusione dalla gara se l’impresa non si sottopone tempestivamente alla verifica triennale

La sentenza 2247/12 della quinta sezione del Consiglio di stato conferma e fa storia.
Ai fini dell'efficacia della certificazione senza soluzione di continuità per tutto il quinquennio non risulta sufficiente il mero esito positivo della verifica triennale, è invece necessario che il procedimento di revisione si concluda entro la scadenza triennale di iniziale validità (cfr. sentenza 4477/10).
In precedenza Palazzo Spada ha stabilito che l'impresa può sottoporsi a verifica anche dopo la scadenza, ma comunque non può partecipare alle gare nel periodo compreso fra la scadenza del triennio e l'effettuazione della verifica con esito positivo. (cfr. sentenza 3878/09).
 I requisiti di qualificazione devono sussistere al momento della presentazione dell'offerta e in ogni successiva fase del procedimento: bisogna tutelare l'affidamento della stazione appaltante e la par condicio fra i partecipanti.

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