lunedì 2 aprile 2012

Camera di Commercio di Firenze bando per il finanziamanto a fondo perduto per le attestazioni SOA dal 2 al 16 aprile 2012


La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di € 100.000,00 al fine di incentivare l’acquisizione di servizi di consulenza attraverso la concessione di contributi alle imprese cooperative con sede e/o unità operativa ubicata nella provincia di Firenze.



Articolo 2 - SOGGETTI BENEFICIARI


Possono beneficiare dell’intervento camerale tutte le imprese cooperative che, al momento della presentazione della domanda di contributo, risultano:

a.     in possesso dei requisiti di micro, piccola e media impresa come definiti dal Decreto del Ministero delle Attività produttive 18.04.2005 secondo i dati ricavabili dall’ultimo esercizio contabile approvato[1];

b.    attive, iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze nonché all’Albo Nazionale delle Imprese Cooperative tenuto dalla Camera di Commercio di Firenze;

c.     in regola con il pagamento del diritto annuale;

d.    non soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e al D. Lgs. 09.01.2006, n. 5.

Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in difficoltà, ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02)[2].

Sono escluse dall’intervento camerale le imprese attive nei settori della pesca ed acquicoltura e del settore carboniero.



Articolo 3 – SPESE AMMISSIBILI

Saranno ritenute ammissibili, ai fini dell’assegnazione dei contributi previsti dal presente disciplinare, le seguenti voci di spesa:

1.    consulenza e assistenza per analisi del merito creditizio nell’ottica di Basilea 3 attraverso l’utilizzo di prodotti specifici per le imprese cooperative;

  1. quote di partecipazione e iscrizione a percorsi formativi, seminari e workshop compresa la formazione svolta all’interno dell’azienda da docenti esterni;
  2. quote di partecipazione a fiere, mostre ed eventi promozionali in genere sia nazionali che esteri;
  3. organizzazione e realizzazione di eventi promozionali;
  4. consulenza ed assistenza per la redazione del bilancio sociale compresa l’organizzazione dell’evento di presentazione nonché lavori grafici, stampa e altre spese di comunicazione;
  5. consulenza ed assistenza per il rilascio della prima certificazione in conformità alle seguenti norme: ISO 14000 o EMAS, ISO 9001, SA 8000, BS OHSAS 18001 e delle attestazioni SOA e HACCP;
  6. consulenza e assistenza per le attività propedeutiche alla certificazione volontaria di bilancio e due diligence;
  7. studi e consulenze necessarie e propedeutiche ad iniziative aziendali di marketing strategico


Si precisa che tutte le suddette attività non devono essere in corso al momento della presentazione della domanda di contributo. Un’attività si intende in corso quando siano già stati sottoscritti contratti, siano già state fatturate le relative spese o vi sia altro da cui possa desumersi un concreto avvio della stessa. Tutti i giustificativi di spesa dovranno essere emessi entro il 30.10.2012.

Si precisa altresì che, ai fini dell’assegnazione dei contributi previsti dal presente disciplinare, le attività di cui ai punti 1, 5, 6, 7 e 8 dovranno essere fornite da imprese iscritte al registro delle Imprese o da singoli professionisti dotati di Partita IVA, Studi e/o associazioni professionali e/o di consulenza e similari.

Non saranno in alcun caso ritenute ammissibili le spese per servizi (ivi comprese le consulenze e l’assistenza) resi da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione della cooperativa richiedente o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune.


Articolo 4 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L’intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo:

 - pari all’ 80% delle spese di cui all’articolo 3 punti 1, 2 e 3 oneri fiscali e previdenziali esclusi, con un massimale di € 1.000 e un minimo di spese ammissibili pari ad € 500 per ciascun punto, oneri fiscali e previdenziali esclusi;

- pari al 60% delle spese di cui all’articolo 3 punti 4, 5, 6, 7 e 8 oneri fiscali e previdenziali esclusi, con un massimale di € 3.000 e un minimo di spese ammissibili pari ad € 2.000 per ciascun punto, oneri fiscali e previdenziali esclusi;

Le imprese cooperative potranno presentare domanda contrassegnando anche più voci di spesa contemporaneamente, tenendo presente che il contributo massimo concedibile per ciascuna impresa non potrà superare € 5.000. 


Articolo 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato, compilato in tutte le sue parti.

Si precisa che:

 - la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa;

- alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità.

Il presente bando sarà valido dal 2 al 16 aprile 2012, salvo esaurimento dei fondi stanziati. Le domande di contributo e la documentazione allegata devono essere trasmesse a partire dal 2 aprile 2012 tramite raccomandata A/R alla Camera di Commercio di Firenze – Unità operativa Attività promozionali e sviluppo nuove imprese, Volta dei Mercanti, 1 50122 Firenze o tramite posta elettronica certificata: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it


Articolo 6 - AMMISSIBILITA’

La Camera di Commercio effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute per valutare che l’impresa sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

Le domande che alla verifica suddetta risulteranno regolari saranno ordinate cronologicamente, secondo la data del timbro postale di spedizione o dell’invio della pec, e per ciascuna di esse sarà calcolato l’ammontare del contributo presunto.

Allorché in fase di esaurimento dei fondi disponibili più domande regolari rechino la stessa data di invio, si procederà a ridurre i relativi contributi con criterio proporzionale.

Il provvedimento dirigenziale per l’ammissione in graduatoria e/o l’archiviazione delle richieste sarà predisposto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande che, pur accoglibili, non possono essere coperte dallo stanziamento sulla base del suddetto calcolo presunto sono poste in lista di attesa.

Qualora una domanda risulti irregolare, l’ufficio provvederà a darne apposita comunicazione – tramite raccomandata A/R - all’impresa interessata prevedendo la possibilità di integrare e regolarizzare la propria posizione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso la data di presentazione della domanda sarà quella della spedizione della documentazione di integrazione.



Articolo 7 - CONCESSIONE  DEL CONTRIBUTO

Entro il 30.10.2012 dovrà essere trasmessa, utilizzando l’apposito modulo, la seguente documentazione:

-          copia delle fatture o altro documento di spesa fiscalmente valido regolarmente quietanzati relativi alla voce/i di spesa di cui all’articolo 3 indicati in domanda e ammessi a contributo. Non saranno considerate valide le quietanze attestanti pagamenti effettuati in contanti. Tale documentazione deve essere emessa a partire dalla data di spedizione della domanda;

-          copia su supporto informatico del bilancio sociale 2011 se già realizzato o relazione del consulente sulle attività propedeutiche svolte per la redazione dello stesso;

-          relazione del consulente sulle attività svolte relativamente alle voci di spesa di cui ai punti 6 e 7 dell’articolo 3;

-          copia su supporto informatico dello studio propedeutico all’attività di marketing strategico o relazione del consulente sulle attività svolte.

Il contributo sarà concesso alle imprese cooperative che avranno mantenuto i requisiti dell’articolo 2 anche al momento della presentazione della rendicontazione con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione. Tale termine viene sospeso dalla data di ricevimento della relativa raccomandata A/R, in caso di richiesta di integrazioni istruttorie. Lo stesso termine riprende a decorrere dalla data di invio, sempre con raccomandata A/R, delle integrazioni richieste. Con analogo provvedimento sarà disposta l’archiviazione delle domande cui non può essere concesso il contributo.

L’erogazione del contributo concesso sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio.

Nel caso in cui i contributi spettanti siano stati ridotti in fase di ammissibilità per insufficienza dei fondi e l’iniziativa viene rifinanziata o si rendono disponibili risorse a seguito della mancata liquidazione o riduzione del contributo da parte della Camera di Commercio in sede di rendicontazione, si procederà all’integrazione del contributo che non potrà superare il contributo richiesto e i limiti previsti all’art. 4 del presente disciplinare.



Articolo 8 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

La Camera di Commercio, al fine di procedere al pagamento del contributo concesso con il provvedimento di cui all’articolo 7, effettuerà un ulteriore controllo tramite visura camerale per verificare che l’impresa beneficiaria non si trovi in una delle seguenti situazioni:

  1. apertura di procedura concorsuale;
  2. impresa in fase di liquidazione;
  3. impresa inattiva 

Qualora da controllo risulti il verificarsi di uno dei suddetti casi il contributo verrà revocato



Articolo 9 - RICORSO GERARCHICO

Avverso il provvedimento dirigenziale di cui agli articoli 6 e 7 potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.



Articolo 10 – AIUTI DI STATO

Le agevolazioni disciplinate dal presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

Il contributo è concesso in regime “de minimis” ai sensi del regolamento CE 15.12.2006, n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti dei importanza minore.

Per le imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE il contributo è concesso in regime “de minimis agricoltura” ai sensi del Regolamento CE 20.12.2007, n. 1535/2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.







[1] Micro impresa: impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro
Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro
Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro
Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale occorre procedere come stabilito nello stesso articolo
[2] Un’impresa è considerata in difficoltà nei seguenti casi:
a)     nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi
b)     nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiamo la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi
c)     per tutte le forme di società qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza

mercoledì 21 marzo 2012

Registro Imprese & SOA

La nuova modulistica Registro Imprese (Denominata Fedra 6.6) ha previsto l’aggiornamento di alcuni moduli, al fine di rendere pubblici i dati relativi alla categoria delle opere e alle classifiche di qualificazione.

In particolare sono state aggiunte le seguenti voci di comunicazione di variazione:
“Qualificazione esecuzione lavori pubblici SOA” ( DPR 207/2010 )” per imprese individuali e società attive (modello S5 riquadro attività prevalente dell'impresa, qualificazione esecuzione lavori pubblici);

Nello specifico, riportiamo tutti i quadri modificati e che dovranno essere utilizzati al fine di comunicare le informazioni al Registro Imprese:
• S5 riquadro D1/Attività prevalente dell’impresa: nuovo campo per la categoria delle opere pubbliche;
• S5 riquadro BC/Attività prevalente dell’impresa: nuovo campo per la categoria delle opere pubbliche e nuovi campi per la qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, riportanti le seguenti informazioni obbligatorie:
-    la data di effetto modifica;
-    il codice identificativo SOA;
-    il numero attestazione;
-    la data di rilascio dell’attestazione;
-    la data di scadenza dell’attestazione.
• I2 riquadro 9/Attività prevalente dell’impresa: nuovo campo per la categoria delle opere pubbliche e nuovi campi per la qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, riportanti:
-    la data di effetto modifica;
-    il codice identificativo SOA;
-    il numero attestazione;
-    la data di rilascio dell’attestazione;
-    la data di scadenza dell’attestazione.


martedì 20 marzo 2012

Referenze Bancarie

Le referenze bancarie sono un requisto necessario per il rilascio dell'attestato soa. Precisamente l'Art. 79. Requisiti di ordine speciale comma 2 lettera a del DPR 207/2010 specifica che le referenze devono essere idonee.


La lettera di referenze bancarie deve essere inviata dall'istituto di credito direttamente alla SOA, nel corpo della lettera deve esserci un esplicito riferimento all'impresa clinete della banca, indicando gli estremi per l'identificazione della stessa.


Spett. SOA


Oggetto: Referenze bancarie al fine del rilascio dell’attestato SOA.
Cliente:  Ragione sociale impresa di costruzioni, indirizzo, ecc.


A richiesta della società su riportata, ci pregiamo di informarVi che la stessa è nostra cliente, il rapporto procede in maniera regolare corretto, per quanto a nostra conoscenza, ci risulta avere ottima capacità finanziaria ed economica, idonea a far fronte agli impegni che assume.
La stessa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, si ritiene pertanto che la società con mezzi patrimoniali e finanziari di cui dispone e la fiducia di cui è accreditata presso la scrivente, sia in grado di assumere e completare in modo positivo incarichi di lavori Pubblici e Privati per buon ammontare.
La presente dichiarazione viene rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e senza assunzione di responsabilità da parte dell’istituto scrivente.

Distinti Saluti


sabato 17 marzo 2012

Criteri di designazione, da parte dell'Autorità, delle SOA cui trasferire la documentazione

Ai sensi dell'art. 73, comma 8, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, in caso di decadenza dell’autorizzazione, fallimento o cessazione dell’attività di una SOA, laddove le imprese qualificate o in attesa di qualificazione da parte di detta SOA non indichino nei 30 giorni successivi alla comunicazione di decadenza, fallimento o cessazione dell’attività la SOA a cui trasferire la propria documentazione, spetta all’Autorità nei successivi 45 giorni la designazione della nuova SOA secondo criteri oggettivi e predeterminati.

A tale proposito, il Comunicato chiarisce che trascorsi termi previsti si procede al sorteggio pubblico. Il sorteggio (effettuato anche in modalità informatica) provvede a distribuire in modo equo tra le SOA rimanenti le imprese, senza distinzioni territoriali o di grandezza.
Il verbale contenente il resoconto completo delle attività svolte nonché l'esito del sorteggio è reso noto ai soggetti interessati tra cui anche le SOA designate e la SOA tenuta a trasferire la documentazione.



Modello Lettera



Impresa di costruzioni
sede legale

Spett. SOA
“Decaduta”


      Spett.le Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture
Ufficio Qualificazione
Via di Ripetta, 246
00186 Roma


Spett. SOA
“A cui trasferire i documenti”


 

Oggetto: Cessazione dell’attività di attestazione della SOA ……………………….
                Trasferimento della documentazione



 A seguito della cessazione dell’attività di attestazione della SOA ………………………., il sottoscritto ……………………….  C.F. ………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………….con sede in ………………………. Via ………………………. N° … P.IVA ………………………. così come previsto dall’art. 73 comma 8 del DPR 207/2010 e dalla determinazione n. 17/2003 dell’Autorità,
COMUNICA
Che la documentazione della scrivente società in possesso della SOA ……………………….. dovrà essere trasferita alla SOA ………………………. con sede in ………………………., Via ……………………….


Distinti saluti
…………………., li ……………

        In fede                             

mercoledì 7 marzo 2012

Aggiornamento tariffario SOA

Con il comunicato n. 71 del 22 febbraio 2012, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha aggiornato la tariffa applicata dalle SOA per la qualificazione, imponendo alle imprese di pagare 1,225% in più per attestarsi.

E' variato il coefficiente ISTAT per il calcolo del corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione.
Da oggi è determinato con la seguente formula di cui all'allegato C del DPR 207/2010:

P = ((C/12.500 + ( 2 * N + 8 ) * 413,16) * 1,0413) * 1,225

C = Importo complessivo delle qualificazioni richeiste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

mercoledì 22 febbraio 2012

Decadenza degli Attestati SOA - Decide l'Autorità




Oggetto del Comunicato del Consiglio del 22 febbraio 2012 è  l' Art. 74, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Riassumendo se l’impresa interessata non trasmette alla SOA, nonostante la formale richiesta, la relativa documentazione, a seguito della variazione del rappresentante legale dell’impresa attestata , vista impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti di ordine generale in capo al nuovo rappresentante legale gli Organismi di Attestazione non possono adottare un provvedimento di decadenza dell’attestazione, dovendo, invece, deferire gli atti all'Autorità, affinché avvii il procedimento di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 74

Il principio e' applicabile non solo al caso in esame, ma a tutti quelli in cui sia impedito alle SOA di verificare, dopo il rilascio dell'attestato, il permanere in capo all'impresa del possesso dei requisiti di carattere generale contenuti nell'articolo 38 del codice (cfr. anche artt. 70, comma 1 lett. f), 74, comma 4, e 78 del regolamento).
Si ritiene, pertanto, inevitabile prestare la massima attenzione alle comunicazioni di Autorita' e SOA, onde evitare l'applicazione di sanzioni amministrative che nella migliore ipotesi comportano sanzioni fino a un massimo di 25.822 euro, e, nella peggiore, sommano anche la sospensione o la decadenza dell'attestato.