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sabato 17 marzo 2012

Criteri di designazione, da parte dell'Autorità, delle SOA cui trasferire la documentazione

Ai sensi dell'art. 73, comma 8, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, in caso di decadenza dell’autorizzazione, fallimento o cessazione dell’attività di una SOA, laddove le imprese qualificate o in attesa di qualificazione da parte di detta SOA non indichino nei 30 giorni successivi alla comunicazione di decadenza, fallimento o cessazione dell’attività la SOA a cui trasferire la propria documentazione, spetta all’Autorità nei successivi 45 giorni la designazione della nuova SOA secondo criteri oggettivi e predeterminati.

A tale proposito, il Comunicato chiarisce che trascorsi termi previsti si procede al sorteggio pubblico. Il sorteggio (effettuato anche in modalità informatica) provvede a distribuire in modo equo tra le SOA rimanenti le imprese, senza distinzioni territoriali o di grandezza.
Il verbale contenente il resoconto completo delle attività svolte nonché l'esito del sorteggio è reso noto ai soggetti interessati tra cui anche le SOA designate e la SOA tenuta a trasferire la documentazione.



Modello Lettera



Impresa di costruzioni
sede legale

Spett. SOA
“Decaduta”


      Spett.le Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture
Ufficio Qualificazione
Via di Ripetta, 246
00186 Roma


Spett. SOA
“A cui trasferire i documenti”


 

Oggetto: Cessazione dell’attività di attestazione della SOA ……………………….
                Trasferimento della documentazione



 A seguito della cessazione dell’attività di attestazione della SOA ………………………., il sottoscritto ……………………….  C.F. ………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………….con sede in ………………………. Via ………………………. N° … P.IVA ………………………. così come previsto dall’art. 73 comma 8 del DPR 207/2010 e dalla determinazione n. 17/2003 dell’Autorità,
COMUNICA
Che la documentazione della scrivente società in possesso della SOA ……………………….. dovrà essere trasferita alla SOA ………………………. con sede in ………………………., Via ……………………….


Distinti saluti
…………………., li ……………

        In fede                             

mercoledì 22 febbraio 2012

Decadenza degli Attestati SOA - Decide l'Autorità




Oggetto del Comunicato del Consiglio del 22 febbraio 2012 è  l' Art. 74, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Riassumendo se l’impresa interessata non trasmette alla SOA, nonostante la formale richiesta, la relativa documentazione, a seguito della variazione del rappresentante legale dell’impresa attestata , vista impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti di ordine generale in capo al nuovo rappresentante legale gli Organismi di Attestazione non possono adottare un provvedimento di decadenza dell’attestazione, dovendo, invece, deferire gli atti all'Autorità, affinché avvii il procedimento di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 74

Il principio e' applicabile non solo al caso in esame, ma a tutti quelli in cui sia impedito alle SOA di verificare, dopo il rilascio dell'attestato, il permanere in capo all'impresa del possesso dei requisiti di carattere generale contenuti nell'articolo 38 del codice (cfr. anche artt. 70, comma 1 lett. f), 74, comma 4, e 78 del regolamento).
Si ritiene, pertanto, inevitabile prestare la massima attenzione alle comunicazioni di Autorita' e SOA, onde evitare l'applicazione di sanzioni amministrative che nella migliore ipotesi comportano sanzioni fino a un massimo di 25.822 euro, e, nella peggiore, sommano anche la sospensione o la decadenza dell'attestato.